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D.Lvo 24/01/2006 n. 36
Art. 10 - Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni
1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.
2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.
Art. 11 - Divieto di accordi di esclusiva
1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.
2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Art. 12 - Regole tecniche
1. La fornitura di documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42, delle regole di DLS 24/01/2006 n.36 – Attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico. cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e con quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13 - Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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